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Conversione in legge del DL 19/2024: patente di cantiere

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sarà necessaria la “patente” per operare nei cantieri (se non in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA)

D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modifiche nella legge  di conversione 29 aprile 2024,  n.  56 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
Legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, n. 100, S.O.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2024

La Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024 ha confermato, con alcune modifiche, le disposizioni dell’art. 29 del Decreto Legge 19/2024 “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare“.

A partire dal 1° ottobre, per lavorare nei cantieri, sarà obbligatorio possedere una ‘patente’ rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Questa disposizione, introdotta in seguito al grave incidente di Firenze, mira a rafforzare le misure di contrasto al lavoro nero e di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Prevede, infatti, che tutte le imprese e i lavoratori autonomi che opereranno nei cantieri temporanei o mobili, come definito dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, dovranno essere in possesso di una patente, istituita e regolamentata nell’articolo 27 (riscritto dall’art. 29 del DL 19/2024) dello stesso D.Lgs. 81/2008.

I cantieri temporanei o mobili sono quelli elencati nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008:

  1. “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

L’ottenimento della patente presuppone la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente avrà una dotazione iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni in presenza di violazioni, provvedimenti, infortuni, ecc.

Con decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Al di sotto di 15 crediti non sarà più possibile accedere ai cantieri sopra elencati.

Sempre con decreto, saranno individuate le modalità per la presentazione delle domande per il conseguimento della patente di cantiere, nonché i contenuti informativi della patente medesima, i presupposti e il procedimento per l’adozione di eventuali provvedimenti di sospensione.

Nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Non saranno tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

Ultima modifica: 7 Maggio 2024 alle 16:37

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