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L. 30 dicembre 2023, n. 214: commercio su area pubblica

LEGGE 214, 30/12/2023Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Pubblicata nella GU n. 303 del 30-12-2023
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023

Nel Capo II (MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO), art. 11, vengono ridefinite le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.
In particolare:

  1. Definisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 214/2023, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy , previa intesa in sede di Conferenza unificata, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge”.
  2. I criteri da seguire per le procedure selettive sono:
    1. prevedere, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell’esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
    2. prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa,
    3. prevedere un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, nell’ambito della medesima area mercatale.
  3. Le amministrazioni competenti devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indire procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida definite. La prima ricognizione deve essere effettuata entro il 31/10/2024.
  4. Mantengono efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate al 31/12/2023 con procedure selettive o già riassegnate ai sensi dell’art. 181, commi 4-bis e 4-ter, del DL 34/2020.
  5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’art. 181, comma 4-bis, del DL 34/2020, che alla data di entrata in vigore della Legge 77/2020 erano in scadenza al 31/12/2020 e che al 31/12/2023 non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa (compresa l’eventuale inerzia dei Comuni), devono essere conclusi entro il 30/06/2024 secondo le disposizioni di cui all’art. 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
  6. Per evitare discontinuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non comprese nel punto 5 conservano la loro validità sino al 31/12/2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista.
Ultima modifica: 7 Maggio 2024 alle 16:37

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